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Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009 (Rv. 608705 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Contumacia del convenuto - Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608705-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)