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Sez. 3, Sentenza n. 41423 del 29/09/2011 Ud. (dep. 14/11/2011) Rv. 251326 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 - Ordine di demolizione - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251326-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Tit. IV, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire), non può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. (In motivazione la Corte ha precisato che le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. citato, restano di esclusiva competenza della P.A., mentre l'A.G. può solo irrogare la pena dell'ammenda comminata dalla lett. a) dell'art. 44).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)