Sez. 3, Sentenza n. 49991 del 30/04/2014 Ud. (dep. 01/12/2014) Rv. 261595 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 - Ordine di demolizione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che sanziona la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Tit. IV del medesimo d.P.R., in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, non può ordinare la demolizione delle opere abusive, poichè quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)