Sez. L, Sentenza n. 10068 del 26/04/2013 (Rv. 626257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001 - Ragioni di carattere sostitutivo - Specificazione - Onere a carico del datore di lavoro - Adempimento - Situazioni aziendali complesse - Corrispondenza quantitativa tra assunzioni a termine e scoperture per la medesima funzione - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere datoriale di specificare tali ragioni può ritenersi soddisfatto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)