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Sez. L, Sentenza n. 1246 del 25/01/2016 (Rv. 638315 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ragioni di carattere sostitutivo - Situazioni aziendali complesse - Onere di specificazione - Sussistenza - Contenuto - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638315-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall'enunciazione delle predette esigenze, dall'indicazione di elementi ulteriori, quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)