Sez. U, Sentenza n. 2079 del 03/03/1994 (Rv. 485553 - 01)
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - In genere | Acquisto o realizzazione di alloggi per i "terremotati" da parte dei Comuni ex D.L. n. 75 del 1981 - Assegnazione di alloggi con la diversa procedura della requisizione - Diritto del proprietario al risarcimento del danno nei confronti del Comune - Sussistenza - Spettanza in astratto del potere di requisizione al Sindaco come ufficiale di governo - Irrilevanza.
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - In genere
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni stanziate in zone terremotate, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge n. 219 dello stesso anno, regolando la materia dell'acquisto o della realizzazione, da parte dei Comuni, di alloggi da assegnare in locazione a cittadini privi di abitazione per effetto dei fenomeni sismici, attribuisce ai Comuni medesimi la titolarità dell'interesse pubblico alla messa a disposizione dei propri abitanti dei detti alloggi. Ne consegue che qualora questi enti abbiano realizzato la medesima finalità con una procedura diversa, come quella dell'assegnazione di alloggi requisiti anziché acquistati o costruiti, l'eventuale illegittimità dei relativi provvedimenti amministrativi, come determina il diritto soggettivo del proprietario al risarcimento dei danni prodotti dagli atti ablativi che lo hanno colpito, così implica che passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria sia il Comune il quale attraverso l'uso della requisizione si è avvantaggiato delle utilità fornite dalla proprietà privata, non rilevando in contrario che il potere di requisizione spetti, in astratto, al Sindaco non come rappresentante dell'ente locale, ma come ufficiale di governo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7, Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 29/04/1982 num. 187 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)