Sez. 2, Sentenza n. 2697 del 02/12/1999 Ud. (dep. 03/03/2000) Rv. 215715 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Assegnatario di alloggio popolare - Occupazione abusiva - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art.633 cod.pen. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'art.11 del d.P.R. n.1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)