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Sez. 2, Sentenza n. 16957 del 25/03/2009 Ud. (dep. 21/04/2009) Rv. 244058 - 01

EDILIZIA - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA | Alloggio - Assegnazione - Occupazione - Reato ex 633 cod.pen. - Motivazione dell'occupazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244058-01

EDILIZIA - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

L'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)