Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013 Cc. (dep. 24/06/2013) Rv. 256479 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Presupposti - Semplice violazione della legge o delle prescrizioni inerenti alla misura - Esclusione - Discrezionalità del giudice - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)