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Sez. 1, Ordinanza n. 2566 del 07/05/1998 Cc. (dep. 13/06/1998) Rv. 210789 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Presupposti - Semplice violazione della legge o delle prescrizioni inerenti alla misura - Esclusione - Discrezionalità del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210789-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)