Sez. L, Sentenza n. 2052 del 20/02/1993 (Rv. 481009 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - Domande conseguenti | Pretesa dipendente della diversa qualificazione giuridica del rapporto operata dalla sentenza di cassazione ma non fatta valere tempestivamente in giudizio - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - Domande conseguenti
L'art. 389 cod. proc. civ. autorizza a proporre davanti al giudice di rinvio, oltre le domande restitutorie o riparatorie conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, ogni altra domanda che, sia pure in modo indiretto, si ricolleghi alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, restando, peraltro, esclusa la ravvisabilità di un siffatto collegamento fra la (diversa) qualificazione giuridica del rapporto operata dalla sentenza di cassazione e qualsiasi ulteriore pretesa, dipendente da tale qualificazione, ma non fatta valere tempestivamente in giudizio, atteso che una simile pretesa non è in stretto rapporto di conseguenzialità con la pronuncia di merito cassata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)