Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 05/06/1996 (Rv. 497991 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Privazione del godimento di un bene per effetto dell'esecuzione della sentenza annullata - Danni conseguenti - Proposizione della relativa domanda al giudice di rinvio - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
Ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., secondo cui, dopo l'annullamento di una sentenza in sede di legittimità, al giudice di rinvio possono essere rivolte le domande di restituzione e di riduzione in pristino nonché ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione, a tale giudice possono essere proposte anche le domande di risarcimento del danno conseguente alla privazione del bene dal cui godimento la parte è stata estromessa per effetto dell'esecuzione forzata o coattiva della sentenza cassata, riconducibili al novero delle indicate domande di restituzione e ripristino.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)