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Sez. L, Sentenza n. 1247 del 05/02/1992 (Rv. 475592 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione | Regime d'irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità in tema di indebite prestazioni pensionistiche - Estensione a prestazioni di natura previdenziale non qualificabili come pensione - Esclusione - Somme indebitamente corrisposte a titolare di pensione ai superstiti per quote di maggiorazione ex art. 22 legge n. 903 del 1965 - Irripetibilità - Limiti - Somme indebitamente percepite per assegni familiari, in sostituzione delle quote di maggiorazione ex art. 21 della legge n. 903 del 1965, dal titolare della stessa pensione - Ripetibilità - Illegittimità costituzionale del citato art. 52 - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475592-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione

Il regime d'irripetibilità (salvo il dolo dell'interessato) previsto, in tema di erogazione di indebite prestazioni pensionistiche, dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - che ha abrogato tacitamente l'art. 80, terzo comma del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 e che è applicabile, sempreché non ne sia ancora avvenuto il recupero, anche nel caso d'indebito verificatosi nella vigenza della disciplina precedente - non è estensibile a prestazioni non qualificabili come pensioni, ancorché aventi natura previdenziale; pertanto, mentre sono irripetibili (in mancanza di dolo del percettore) le somme indebitamente corrisposte, a titolare di pensione ai superstiti, per quote di maggiorazione ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, soggiacciono, invece, alla disciplina generale della ripetibilità le somme che il titolare della pensione predetta abbia indebitamente percepito per assegni familiari (attribuiti dall'art. 4 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge n.114 del 1974, in sostituzione delle quote di maggiorazione ex art. 21 legge n. 903 del 1965), senza che il citato art. 52, in quanto inapplicabile agli assegni predetti, sia sospettabile d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 4 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)