Sez. 3, Sentenza n. 1012 del 25/01/2012 (Rv. 621113 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto - Sopravvenienza del fallimento del cedente - Legittimazione del curatore a ricevere il pagamento - Esclusione - Efficacia liberatoria del pagamento al curatore - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell'art. 1264 cod. civ., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell'azione revocatoria dell'atto di cessione, così non comporta l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. (Nella specie la S.C. ha escluso l'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente non potendo ipotizzarsi alcun dubbio sulla corretta individuazione del creditore destinatario, posto che la cessione fu notificata al ceduto, che nulla oppose, prima del fallimento del cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)