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Sez. 1, Sentenza n. 708 del 30/01/1980 (Rv. 404143 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO IL DEBITORE CEDUTO - MOMENTO DETERMINANTE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CEDENTE - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO - ESCLUSIONE - EFFICACIA LIBERATORIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO AL CURATORE DAL DEBITORE STESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404143-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO IL DEBITORE CEDUTO - MOMENTO DETERMINANTE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CEDENTE - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO - ESCLUSIONE - EFFICACIA LIBERATORIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO AL CURATORE DAL DEBITORE STESSO - ESCLUSIONE.*

La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell'art 1264 cod civ, sicche la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorche erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento di Azione revocatoria dell'atto di cessione, cosi non comporta efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia indebitamente effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilita di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)