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Sez. 3, Sentenza n. 2723 del 21/07/1969 (Rv. 342414 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - CAUSALITA (NESSO DI) - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DI UN INCIDENTE STRADALE - VALUTAZIONE DELLA EFFICIENZA CAUSALE DELLE CONDOTTE DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342414-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - CAUSALITA (NESSO DI) - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DI UN INCIDENTE STRADALE - VALUTAZIONE DELLA EFFICIENZA CAUSALE DELLE CONDOTTE DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La ricostruzione delle modalita di un incidente stradale e la valutazione della incidenza del comportamento dei conducenti nella produzione dell'evento, e delle cause che lo hanno determinato, rientrano nel compito del giudice del merito, e non sono sindacabili mediante ricorso in Cassazione, se sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi. (V. 2816-68, massima n. 335471 2982-67, massima n. 330680 2531-66, massima n. 324872).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)