Sez. 2, Sentenza n. 5295 del 08/10/1981 (Rv. 416048 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTI.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTI.*
L'art. 1068 cod. civ. subordina il trasferimento dell'Esercizio della servitù prediale in un luogo diverso o su un fondo diverso da quello originario alla duplice condizione che l'originario Esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti e che venga inoltre offerta al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo in guisa che risulti altrettanto agevole l'Esercizio della servitù.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)