Sez. 2, Sentenza n. 2841 del 01/04/1997 (Rv. 503428 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Condizioni - Aggravamento dell'originario esercizio della servitù ed offerta al proprietario del fondo dominante di un luogo egualmente comodo.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
L'art. 1068 cod. civ. subordina il trasferimento dell'esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso o su un fondo diverso da quello originario alla duplice condizione che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti e che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)