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Sez. 3, Sentenza n. 273 del 26/09/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 203707 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - In genere | Termini per la richiesta - Completamento delle indagini entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione nel registro degli indagati - Necessità - Natura tassativa del termine - Sussistenza - Richiesta del giudizio immediato entro i novanta giorni a pena di nullità - Esclusione - Natura ordinatoria del termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203707-01

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - In genere

Il termine di novanta giorni che il pubblico ministero non può superare per richiedere, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, il giudizio immediato, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato. Perciò il PM può legittimamente avanzare la richiesta anche oltre il novantesimo giorno dall'iscrizione della persona nel registro degli indagati, a patto che abbia terminato entro tale termine le indagini, che la prova risulti evidente e che l'indagato sia stato posto in grado di conoscere la contestazione e di difendersi attraverso l'interrogatorio o un suo valido avviso di fissazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)