Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 25/02/2004 (Rv. 570486 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Avviso di ricevimento - Annotazione generica di rifiuto e restituzione al mittente - Riferimento del rifiuto al destinatario - Ammissibilità - Specificazione dell'autore del rifiuto - Necessità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento dalla quale risulti il rifiuto e la restituzione al mittente (nella specie con le parole: "rifiutato a mitt."), senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario (con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione), atteso che, a norma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, l'ulteriore annotazione del nome, del cognome e della qualità della persona che oppone il rifiuto è necessaria soltanto nel caso di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento opposto da persona (abilitata a ricevere il plico, ma) diversa dal destinatario stesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)