Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5026 del 28/03/2012 (Rv. 621740 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Avviso di ricevimento - Annotazione generica di rifiuto e restituzione al mittente - Riferimento del rifiuto al destinatario - Ammissibilità - Specificazione dell'autore del rifiuto - Necessità - Limiti - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)