Sez. L, Sentenza n. 6196 del 15/07/1987 (Rv. 454495 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI AUTOTRASPORTI IN TEMA DI CALCOLO DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA E DIARIA CON INCLUSIONE DEI RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI AUTOTRASPORTI IN TEMA DI CALCOLO DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA E DIARIA CON INCLUSIONE DEI RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, interpretando le norme del CCNL 23 luglio 1976 per i dipendenti da aziende di autotrasporti, che nella base di calcolo della indennità di diaria e trasferta dovevano ricomprendersi anche i ratei delle mensilità aggiuntive - tredicesima e quattordicesima, - che, se pur erogati in Forma posticipata due volte l'anno, costituivano una quota parte della retribuzione). (V 2265/86, mass n 445412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 23/07/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)