Sez. L, Sentenza n. 2265 del 02/04/1986 (Rv. 445412 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI DIARIA, TRASFERTA E PERNOTTAMENTO - BASE DI CALCOLO - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NEL SENSO DELLA LORO INCLUSIONE - CORRETTEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI DIARIA, TRASFERTA E PERNOTTAMENTO - BASE DI CALCOLO - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NEL SENSO DELLA LORO INCLUSIONE - CORRETTEZZA.*
È immune da vizi di motivazione la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando le norme del CCNL 23 luglio 1976 per i dipendenti da aziende di autotrasporti - abbia ritenuto che nella base di calcolo dell'indennità di diaria, trasferta e pernottamento debbano comprendersi anche i ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) che, sebbene erogate in Forma posticipata due volte l'anno, costituiscono una quota parte della normale retribuzione. (V 4608/82, mass n 422578; (V 5923/82, mass n 423682).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 23/07/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)