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Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 07/04/1971 (Rv. 351058 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - FORMA - PROVVEDIMENTO IMPLICITO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351058-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - FORMA - PROVVEDIMENTO IMPLICITO - AMMISSIBILITA.*

Il provvedimento di riunione di cause, avente carattere ordinatorio, puo anche essere implicito. (nella specie, proposte due distinte opposizioni a un medesimo decreto ingiuntivo, una delle parti opponenti si era tempestivamente costituita, ma nel procedimento relativo all'opposizione proposta da altra parte avverso lo stesso decreto. Il SC, considerando potersi desumere dalla stessa verbalizzazione dell'atto di Costituzione un provvedimento implicito di riunione dei procedimenti, ha ritenuto che bene il giudice di merito avesse stimato tale Costituzione ritualmente avvenuta e idonea ad evitare la dichiarazione di esecutivita del decreto nei confronti della parte cosi costituita).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)