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Sez. 2, Sentenza n. 3758 del 15/04/1999 (Rv. 525423 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Aumento o diminuzione dell'onorario unico, ai sensi dell'art. 5, rispettivamente commi quarto e quinto, D.M. 585/1994 - Condizioni - Unicità di causa o riunione di cause - Necessità - Pluralità di ricorsi, aventi identità di questioni, ma non riuniti - Applicabilità - Esclusione - Definizione dei procedimenti con un' unica conciliazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525423-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La regola contenuta nel quarto e nel quinto comma dell'art. 5 del D.M. del 5 ottobre 1994 n. 585, con il quale è stata approvata la tariffa forense, e che consente rispettivamente di aumentare l'onorario unico del professionista ovvero di diminuirlo, presuppone l'unicità della causa o la riunione delle cause ed è pertanto inapplicabile nel caso in cui il professionista abbia promosso separati ricorsi, non riuniti ancorché aventi identità di questioni, e benché i relativi procedimenti siano stati definiti con un'unica conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)