Sez. 1, Sentenza n. 18953 del 01/09/2006 (Rv. 591593 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE | Inquinamento acustico - Legge quadro n. 447 del 1995 - Possibilità per i Comuni di disciplinare l'esercizio di determinate attività rumorose - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa al Comune di Jesolo.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE
In tema di inquinamento acustico, la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni, in sede di adozione del regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale, di dettare una più specifica disciplina - la cui violazione è sanzionata dall'art. 10 della legge citata - dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge statale, prenda in considerazione, al di là del dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata. (Fattispecie relativa al regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo, contenente norme dirette a contrastare l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'esercizio di locali da ballo, di apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1995 num. 447 art. 3, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)