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Sez. 2, Sentenza n. 26738 del 13/12/2006 (Rv. 595641 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Inquinamento acustico - Legge quadro n. 447 del 1995 - Mancata adozione da parte dei Comuni dei regolamenti di attuazione - Applicabilità delle sanzioni amministrative per immissioni ed emissioni di rumori - Parametri di riferimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595641-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di inquinamento acustico, qualora i comuni non abbiano provveduto ad emanare i regolamenti di attuazione previsti dall'art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, volti ad individuare il livello massimo consentito di immissioni per talune categorie di sorgenti sonore (tra cui gli autodromi), sono comunque soggetti all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative quegli impianti che si accerti abbiano prodotto una rumorosità superiore al valore limite di immissione previsto per la fascia del territorio a cui appartengono e indicato dall'art. 2 della predetta legge, che fa riferimento, fino a quando i comuni non avranno provveduto alla classificazione del loro territorio secondo le destinazioni d'uso, ai valori stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, mantenute in vigore in via provvisoria anche dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei quali non si distingue tra immissioni ed emissioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione irrogata alla società di gestione di un autodromo internazionale in quanto durante l'utilizzo dell'autodromo era stata prodotta una rumorosità superiore ai valori limite di immissioni).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/10/1995 num. 477 art. 2, Legge 26/10/1995 num. 477 art. 3, Legge 26/10/1995 num. 477 art. 10, Legge 26/10/1995 num. 477 art. 11, DPCM 01/03/1991 CORTE COST., DPCM 14/11/1997

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)