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Sez. 1, Ordinanza n. 444 del 23/02/1978 Cc. (dep. 19/04/1978) Rv. 138704 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - FINALITA - ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA CUI IL CONDANNATO DEVE DEDICARSI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138704-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - FINALITA - ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA CUI IL CONDANNATO DEVE DEDICARSI - NECESSITA.*

Puo farsi luogo al regime di semiliberta solo quando sia accertato quali tra le attivita indicate nell'art 48, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n 354, il detenuto o l'internato possa svolgere al fine della realizzazione del suo reinserimento sociale. Trattasi, pertanto, d'una condizione essenziale, dovendosi evitare, in conformita ai fini della riforma penitenziaria, che i periodi di tempo trascorsi dal condannato fuori dell'istituto siano dedicati ad attivita prive di ogni significato.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)