Sez. 1, Ordinanza n. 444 del 23/02/1978 Cc. (dep. 19/04/1978) Rv. 138704 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - FINALITA - ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA CUI IL CONDANNATO DEVE DEDICARSI - NECESSITA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - FINALITA - ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA CUI IL CONDANNATO DEVE DEDICARSI - NECESSITA.*
Puo farsi luogo al regime di semiliberta solo quando sia accertato quali tra le attivita indicate nell'art 48, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n 354, il detenuto o l'internato possa svolgere al fine della realizzazione del suo reinserimento sociale. Trattasi, pertanto, d'una condizione essenziale, dovendosi evitare, in conformita ai fini della riforma penitenziaria, che i periodi di tempo trascorsi dal condannato fuori dell'istituto siano dedicati ad attivita prive di ogni significato.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)