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Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 10/10/1983 (Rv. 430726 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NESSO DI DIPENDENZA TRA PIÙ CAUSE - NOZIONE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430726-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NESSO DI DIPENDENZA TRA PIÙ CAUSE - NOZIONE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*

Il nesso di dipendenza tra più cause, che comporta la necessità dell'integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione, consiste nel vincolo di subordinazione logica esistente tra le cause stesse, nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico è virtualmente influente sulla decisione avente per oggetto altro rapporto giuridico. Per la sussistenza di tale vincolo di pregiudizialità-dipendenza occorre che uno dei rapporti di cui si discute in unico processo abbia carattere condizionante o pregiudiziale rispetto all'altro, in modo che uno di essi (dipendente) non possa essere deciso senza la previa decisione dello altro (principale). Se tale situazione si verifica, la dipendenza di una causa dall'altra persiste in fase di gravame allorché sia stata impugnata la pronuncia sulla causa principale, perché in questa situazione la relazione processuale tra i due rapporti nel senso che la decisione dell'uno è pregiudiziale alla decisione dell'altro, conserva la sua efficacia mentre la relazione stessa si tronca in caso di mancata impugnazione della pronuncia sulla causa principale (condizionante) e di gravame riguardante la sola causa dipendente (condizionata) con la conseguente superfluità della integrazione del contraddittorio, in fase di appello, nei confronti del soggetto (non impugnante) del rapporto pregiudiziale. (in applicazione del principio di cui alla massima è stata ritenuta la necessità dell'integrazione del contraddittorio in appello avendo quest'ultimo investito il rapporto principale di contraffazione di brevetto e di fabbricazione di telai contraffatti di natura condizionante rispetto all'altro rapporto parimenti dedotto in giudizio di responsabilità per la rivendita di prodotti contraffatti). (V 1867/81, mass n 412553; (V 149/75, mass n 373321; (V 2347/70; (V 3056/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)