Sez. 2, Sentenza n. 149 del 14/01/1975 (Rv. 373321 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - CAUSE RELATIVE AD OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INSCINDIBILITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - CAUSE RELATIVE AD OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INSCINDIBILITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'art 331 cod proc civ, che dispone l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata tra piu parti in cause inscindibili non sia stata impugnata nei confronti di tutte, piu cause debbono considerarsi inscindibili solo quando il simultaneus processus realizzato in primo grado sia stato effetto non di semplice connessione o di litisconsorzio facoltativo, ma di litisconsorzio necessario, e, cioe, nell'ipotesi in cui, per ragioni di diritto sostanziale o processuale, la sentenza deve necessariamente essere emessa nei confronti di piu persone, perche, altrimenti, sarebbe inutiliter data. Le cause relativa ad obbligazioni solidali non sono da considerarsi inscindibili. (Conf 647/69, mass n 338896).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)