Sez. 2, Sentenza n. 3891 del 30/03/2000 (Rv. 535207 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO | Applicabilità nei rapporti tra il condominio e il singolo condomino - Valutazione del giudice di merito - Contemperamento degli interessi dei condomini - Esigenza necessaria per la convivenza ordinata di più proprietari di appartamenti in un unico edificio.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO
Nell'ambito di un unico immobile condominiale le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione solo in quanto compatibili con la struttura dell'edificio e con le caratteristiche dello stato dei luoghi. Pertanto, qualora esse siano invocate in una controversia tra condomini, spetta al giudice del merito valutare se, nel singolo caso, dette norme debbano essere osservate o meno, in considerazione dell'esigenza di contemperare i diversi interessi di più proprietari conviventi in un unico edificio, al fine dell'ordinato svolgimento di tale convivenza, propria dei rapporti condominiali. (Nella specie la Corte di Cassazione, applicando tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la tettoia in lamiera di una tenda parasole (quest'ultima conforme al tipo e colore previsti dal regolamento condominiale) installata da un condomino, ritenendola necessaria - nel caso concreto - per la tutela della sua privacy e per il riparo dagli agenti atmosferici, nonostante fosse di dimensioni maggiori rispetto a quella di analoghi manufatti di altri condomini, provocasse fastidiosi riverberi di luce a causa della copertura metallica, e comprimesse l'esercizio del diritto di veduta in appiombo del condomino dell'appartamento sovrastante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)