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Sez. 2, Sentenza n. 6885 del 18/06/1991 (Rv. 472737 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti | Rispetto della distanza legali - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472737-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti

In tema di edificio in condominio, l'utilizzazione con impianti a servizio esclusivo di un appartamento del singolo condomino, di parti comuni dell'edificio condominiale, comporta non solo il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., ma anche della osservanza delle norme del codice in tema di distanze, onde sia evitata la violazione dei diritti degli altri condomini sulla parte d'immobile di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina, tuttavia, non opera, nell'ipotesi di istallazione - sia pure in favore di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - di impianti che (secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito) possano considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo ed alle moderne concezioni in tema d'igiene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)