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Sez. 1, Sentenza n. 3469 del 04/08/1977 (Rv. 387038 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387038-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - APPLICABILITA.*

In materia di assegno di divorzio l'accertamento del preciso ammontare delle condizioni economiche delle parti ai fini della Determinazione dell'assegno dovuto non implica il raggiungimento di un risultato di assoluta precisione, con esclusione di mezzi presuntivi per determinare l'entita di dette condizioni, ne comporta che il giudice sia tenuto ad attribuire l'assegno secondo una matematica e predeterminata proporzione rispetto alla misura della posizione economica e patrimoniale dell'obbligato.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)