Sez. 1, Sentenza n. 4174 del 18/09/1978 (Rv. 393793 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - APPLICABILITA - CONDIZIONI ECONOMICHE DI UN PUBBLICO IMPIEGATO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AD UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO RICOLLEGANTE DETERMINATI BENEFICI ECONOMICI ALLA QUALIFICA RIVESTITA DAL PREDETTO IMPIEGATO - AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - APPLICABILITA - CONDIZIONI ECONOMICHE DI UN PUBBLICO IMPIEGATO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AD UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO RICOLLEGANTE DETERMINATI BENEFICI ECONOMICI ALLA QUALIFICA RIVESTITA DAL PREDETTO IMPIEGATO - AMMISSIBILITA.*
Nell'indagine sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, al fine del riconoscimento e della Determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice del merito non e tenuto ad un'esatta quantificazione dei rispettivi redditi, ma puo avvalersi di elementi presuntivi, idonei a fornire sicuri dati sulle rispettive capacita economiche. Pertanto, con riguardo alla valutazione delle condizioni di un pubblico dipendente con una determinata qualifica, l'esistenza di un provvedimento legislativo, che a tale qualifica ricolleghi specifici benefici di natura economica, consente a quel giudice di dedurre, al fine indicato, il concreto godimento di detti benefici, in relazione al presumibile uniformarsi alla legge dell'amministrazione datrice di lavoro. (V 3469/77, mass n 387038).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)