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Sez. 5, Sentenza n. 9424 del 30/04/2014 (Rv. 630583 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - Inosservanza - Possibilità - Condizioni e relativo onere probatorio.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630583-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)