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Sez. 5, Sentenza n. 2592 del 05/02/2014 (Rv. 629300 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notifica prima del decorso del termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - Conseguenze - Illegittimità - Limite - Ricorrenza di specifiche ragioni di urgenza - Imminente scadenza del termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629300-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso, che non possono identificarsi nell'imminente spirare del termine di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)