diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 512 del 20/01/1984 (Rv. 432744 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIONE DELL'IMPRESA AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432744-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIONE DELL'IMPRESA AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'ammissione dell'imprenditore ad una qualsiasi procedura concorsuale non costituisce, di per sè, giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, neanche ove si tratti di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, in quanto, in ipotesi, l'azienda ceduta potrebbe essere conservata o nuovamente ceduta come complesso per la continuazione di un'attività di impresa e, pertanto, deve esaminarsi caso per caso se l'apertura di detta procedura si accompagni in concreto a mutamenti tali della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda stessa da non consentire la prosecuzione di una sua utile attività e da costituire, conseguentemente, un giustificato motivo di licenziamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)