Sez. L, Sentenza n. 1476 del 18/02/1997 (Rv. 502503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Rifiuto del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa alla scadenza della cassa integrazione - Illegittimità - Ammissione del datore di lavoro alla procedura concorsuale di concordato preventivo con cessione dei beni - Conseguente impossibilità giuridica della continuazione del rapporto - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
L'ammissione dell'imprenditore alla procedura concorsuale di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, pur potendo integrare il giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, non comporta, di per sè, l'impossibilità giuridica della continuazione dei rapporti di lavoro, che permangono fino al recesso di una delle parti, neppure nell'ipotesi in cui il rapporto sia stato temporaneamente sospeso per l'ammissione dei lavoratori alla cassa integrazione, sicché non è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa del dipendente alla cessazione del periodo di cassa integrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)