Sez. 1, Sentenza n. 4260 del 27/06/1986 (Rv. 447024 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONI COMUNALI - AMMINISTRATORE DI UNA ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" - INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - GENERICO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DA PARTE DEL COMUNE - ESCLUSIONE DELLA INCOMPATIBILITÀ.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONI COMUNALI - AMMINISTRATORE DI UNA ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" - INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - GENERICO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DA PARTE DEL COMUNE - ESCLUSIONE DELLA INCOMPATIBILITÀ.*
Nei confronti dell'amministratore di un'associazione "pro loco", la situazione d'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 3 primo comma n. 1 della legge 23 aprile 1981 n. 154, sussiste qualora detta associazione sia sottoposta a vigilanza del comune, da intendersi quale controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà dell'ente, ovvero benefici di sovvenzioni facoltative, del comune stesso con connotati di continuità, oltre che di consistenza superiore al dieci per cento delle entrate. La suddetta situazione, pertanto, deve essere esclusa quando la associazione medesima (nella specie, "pro loco" di trivento) sia soggetta solo a generico controllo di legittimità da parte del comune, senza alcuna interferenza sulla propria organizzazione ed attività, e benefici di sovvenzioni municipali di carattere meramente occasionale.*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)