Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 09/02/1995 (Rv. 490356 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Rapporto fra i comuni e gli enti esercenti il servizio di tesoreria - Situazione di vigilanza amministrativa - Configurabilità - Ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta con la carica di consigliere comunale - Sussistenza - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In materia elettorale, il contenuto del rapporto esistente fra i comuni e gli enti esercenti il servizio di tesoreria configura la situazione di vigilanza amministrativa che è causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta con la carica di consigliere comunale. Tale vigilanza amministrativa non è caratterizzata da precisi connotati strutturali, bensì dalla finalità di cura dell'interesse pubblico perseguito e si estrinseca nell'esercizio di poteri di informazione, di ispezione, di posizione di indirizzi gestionali, di rimozione e preposizione di tutti gli amministratori o di parte di essi, e cioè nell'esercizio di poteri che solo in senso lato possono essere ricompresi nella nozione di controllo sulla sufficienza e sulla qualità dell'azione dell'ente vigilato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della suddetta vigilanza amministrativa in quanto la cassa rurale che gestiva il servizio di tesoreria comunale era soggetta, oltre all'obbligo convenzionale di rendiconto, ad una serie di vincoli giuridici, espressamente sanzionati dagli artt. 166 e segg. del R.D. 12 febbraio 1911 n.297 - ancora in vigore in forza del richiamo di cui all'art. 64 n. 1 lett.a, della legge 8 giugno 1990 n. 142 - e consistenti nella sottoposizione a verificazioni di cassa, ordinarie e straordinarie, ed a controllo sulla regolarità degli inventari, nonché nell'obbligo di tenuta di determinate scritture e registri. L'osservanza di tali obblighi era garantita con la prestazione di una congrua cauzione ed essi comportavano la giurisdizione della Corte dei conti su tutti gli agenti contabili che avevano il maneggio di pubblico denaro, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 142 del 1990).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/02/1911 num. 297 art. 166, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 56, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)