Sez. L, Sentenza n. 2234 del 16/02/2001 (Rv. 543886 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordo successivo alla stipula del contratto prevedente un profilo professionale nuovo - Valutazione come comportamento posteriore delle parti ex art. 1362, secondo comma, cod.civ. - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione di contratti collettivi deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, costituito da un successivo accordo che intervenga a prevedere e disciplinare per la prima volta un profilo professionale introdotto nella vigenza del precedente contratto collettivo (successivamente alla stipula dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)