Sez. 3, Sentenza n. 19985 del 30/09/2011 (Rv. 619521 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Sentenza della Corte EDU - Effetti - Assimilabilità agli effetti del giudicato - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di conformarsi alla anzidetta sentenza nello scrutinio della stessa questione controversa già decisa dalla Corte EDU - Fondamento - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, una volta divenuta definitiva ai sensi dell'art. 44 della CEDU, ha effetti precettivi immediati assimilabili al giudicato e, in quanto tale, deve essere tenuta in considerazione dall'organo dello Stato che, in ragione della sua competenza, è al momento il destinatario naturale dell'obbligo giuridico, derivante dall'art. 1 della CEDU, di conformare e di non contraddire la sua decisione al deliberato della Corte di Strasburgo per la parte in cui abbia acquistato autorità di cosa giudicata in riferimento alla stessa "quaestio disputanda" della quale continua ad occuparsi detto organo. (Nella specie, la sentenza definitiva della Corte di Strasburgo era intervenuta all'esito del giudizio penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione in danno di un privato cittadino, che si era concluso con pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione in ragione della ritenuta operatività della guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., senza però sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale avverso la delibera di insindacabilità del Parlamento; la Corte EDU aveva, quindi, ritenuto sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione, escludendo che nella fattispecie operasse la prerogativa dell'art. 68 Cost.; nelle more del processo penale, la vittima del reato aveva intanto promosso il giudizio civile per ottenere dal parlamentare il risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione; la S.C. ha ritenuto che sulla inoperatività dell'art. 68 Cost. statuita dalla Corte EDU derivasse un effetto di giudicato del quale il giudice della causa civile doveva tener conto, giacché chiamato a decidere sulla medesima "causa petendi".)
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 44, Costituzione art. 68 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)