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Sez. L, Sentenza n. 24784 del 25/11/2009 (Rv. 611699 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato esterno - Efficacia nel giudizio concernente il medesimo rapporto giuridico di durata, con riferimento ad un diverso periodo temporale - Limiti - Contrasto con il principio comunitario di effettività - Fondamento - Fattispecie in tema di inadempimento dell'obbligo di comunicazione alla Cassa Nazionale Forense del reddito professionale di un avvocato.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611699-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico di durata, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative al punto fondamentale comune ad entrambe la cause, presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili nel caso concreto. Ne consegue che il giudice successivamente adito per l'accertamento della medesima obbligazione di durata con riferimento ad un diverso periodo deve coordinare il principio del giudicato con il principio di effettività cui è improntato il diritto comunitario, evitando il conflitto tra l'efficacia del giudicato e l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08). (In applicazione di tale principio, la S.C., in controversia concernente l'asserito inadempimento dell'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa Nazionale Forense da parte di un avvocato, cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo professionale e alla cassa previdenziale del paese di provenienza, ha ritenuto che il giudicato affermativo degli obblighi dichiarativi/contributivi previsti e sanzionati dalla legge n. 576 del 1980, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e con riferimento ad un diverso periodo impositivo, non esimeva il giudice di merito dal verificare se l'accertamento, nell' "an", dell'obbligazione a carico del professionista contrastasse con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità e di applicazione di più regimi previdenziali e contributivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)