diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11216 del 14/10/1992 (Rv. 478923 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere | Clausola compromissoria o arbitrato irrituale antecedenti al fallimento - Effetti - Disconoscimento da parte del curatore - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478923-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere

Il curatore che subentra in un contratto stipulato dal fallito, nel quale sia contenuta una clausola compromissoria non può disconoscere tale clausola - o, in caso di posteriorità della dichiarazione di fallimento alla conclusione dell'arbitrato irrituale, non può sottrarsi agli effetti di questo -, ancorché configuri un patto autonomo, attesa la riconducibilità di essa allo schema negoziale del mandato collettivo (art. 1726 cod. civ.) e di quello conferito nell'interesse anche di terzi (art. 1723, secondo comma cod. civ.), rispetto ai quali la revoca del solo mandante o di uno solo di essi - e, quindi, in deroga al disposto dell'art. 78 della legge fallimentare, il fallimento dell'uno o dell'altro - non ha effetto estintivo del rapporto giuridico costituito attraverso il detto negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 802, Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)