Sez. 1, Sentenza n. 8145 del 18/08/1998 (Rv. 518152 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Compromesso per arbitrato irrituale - Stipulato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di una delle parti - Scioglimento del vincolo ex art. 78 L. fall. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di opponibilità del lodo alla curatela, e, per essa all'assuntore del concordato fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Il compromesso per arbitrato irrituale costituisce un atto negoziale riconducibile, nella sostanza, all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse anche di terzi, così che, stipulata la relativa convenzione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, esso non sarà soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista, per (il conto corrente, la commissione ed) il mandato, dall'art. 78 legge fall., non operando tale "regula iuris" nell'ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, con conseguente efficacia ed opponibilità del lodo nei confronti della curatela e, per essa, dell'eventuale assuntore del successivo concordato fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)