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Sez. 6, Sentenza n. 31494 del 30/05/2002 Cc. (dep. 20/09/2002) Rv. 222353 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Cognizione del giudice di appello - Principio devolutivo - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222353-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In materia di principio devolutivo dell'appello, non costituisce "punto" autonomo del provvedimento con cui il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare l'argomentazione relativa all'esistenza di una preclusione in diritto, trattandosi di una mera argomentazione a sostegno del diniego, sicché, interposto il gravame, il giudice d'appello può escludere la sussistenza della preclusione, ancorché la stessa non sia stata specificamente censurata (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere di una persona imputata del reato di evasione, ritenendo superabili i limiti di pena indicati nell'art. 274, co.1, lett. c) cod. proc. pen. alla luce del vigente art. 391 cod. proc. pen., ancorché l'appello del P.M. avverso la decisione reiettiva del g.i.p. riguardasse la asserita violazione dell'art. 284, co. 5-bis del codice di rito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)