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Sez. 6, Sentenza n. 35068 del 13/05/2010 Cc. (dep. 28/09/2010) Rv. 248584 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Principio devolutivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248584-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Non viola il principio devolutivo il giudice dell'appello cautelare che, motivando in relazione alla gravità dei fatti oggetto dell'indagine, rigetti l'impugnazione dell'indagato avverso il provvedimento con cui era stata respinta la domanda, fondata esclusivamente sull'asserita attenuazione delle esigenze cautelari, di sostituzione della misura con altra meno grave.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)