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Sez. 5, Sentenza n. 13154 del 22/05/2008 (Rv. 603280 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Curatore del fallimento - Regime anteriore al d.lgs. 241 del 1997 - Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Condizioni - Assoggettamento altresì all'obbligo di effettuare la dichiarazione come sostituto d'imposta e di versare le ritenute - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603280-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE

Il curatore fallimentare, nel regime di cui all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e prima della riforma introdotta dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non era obbligato ad operare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sui versamenti eseguiti in favore dei lavoratori dipendenti, in quanto gli obblighi, ivi previsti, si riferivano unicamente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, senza che tale adempimento potesse implicare anche la presentazione delle dichiarazioni a carico dei sostituti d'imposta; in base al citato art. 10, il riferimento al periodo della "liquidazione" per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al precedente art. 9 non poteva invero intendersi esteso anche all'esercizio provvisorio, che unicamente poteva interessare il curatore, nè dalla generalità dell'obbligo discendeva la sua applicazione al curatore, soggetto non compreso tra quelli tenuti a presentare le apposite dichiarazioni anche durante il periodo della liquidazione, di cui al Titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "ratione temporis".

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)