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Sez. 1, Sentenza n. 237 del 13/01/1996 (Rv. 495365 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Curatore del fallimento - Obbligo di effettuare ritenute in qualità di sostituto d'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495365-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE

Il curatore fallimentare non è tenuto ad operare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sui versamenti eseguiti in favore dei lavoratori dipendenti ammessi al passivo per compensi ad essi dovuti dall'imprenditore poi dichiarato fallito, sia perché non rientra tra i soggetti che l'art. 23 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con previsione tassativa, ricomprende tra quelli tenuti ad effettuare la ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi di lavoro, sia perché deve escludersi che egli possa essere soggetto agli obblighi che gravavano sull'imprenditore quale sostituto d'imposta, in quanto essi trovano il loro presupposto proprio nell'esercizio dell'impresa, mentre, una volta dichiarato il fallimento, l'impresa cessa, a meno che non ne sia autorizzata la continuazione temporanea a norma dell'art. 90 legge fall.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)