Sez. 6, Sentenza n. 13089 del 01/10/1986 Ud. (dep. 21/11/1986) Rv. 174362 - 01
PENA - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER "PATTEGGIAMENTO" - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - RIGETTO - MOMENTO IN CUI SI VERIFICA IL RIGETTO - SENTENZA DI CONDANNA - EFFETTI.*
PENA - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER "PATTEGGIAMENTO" - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - RIGETTO - MOMENTO IN CUI SI VERIFICA IL RIGETTO - SENTENZA DI CONDANNA - EFFETTI.*
In tema di procedimento tendente a realizzare il "cosiddetto patteggiamento" il rigetto della richiesta dell'imputato si verifica soltanto con la condanna contro di lui emessa, per cui la relativa sentenza pone termine al rito speciale previsto dagli artt. 77 e 79 della legge n. 689 del 1981, consentendo, così, il rientro del procedimento nel suo alveo ordinario e la celebrazione, se del caso, del giudizio di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)